IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle universita'; Visto il decreto rettorale 6 novembre 2017, n. 597 con il quale e' stata disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dello statuto di autonomia di questa universita'; Tenuto conto che lo statuto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 275 ed e' entrato in vigore in data 8 dicembre 2017; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 23 del 25 febbraio 2020; Vista la delibera del Senato accademico n. 35 del 21 aprile 2020 di approvazione della proposta di revisione dello statuto; Vista la nota rettorale prot. n. 100580 del 28 luglio 2020 con la quale e' stata trasmessa la proposta di revisione dello statuto al MUR per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; Vista nota prot n. 118947 del 27 settembre 2020 del Ministero dell'universita' con la quale il Ministero ha concesso il nulla osta e ha fornito talune raccomandazioni; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 187 del 27 novembre 2020; Vista la delibera del Senato accademico n. 139 del 15 dicembre 2020; Vista la nota rettorale prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020; Tenuto conto che il Ministero, con nota assunta al prot. n. 40188 del 24 febbraio 2021, ha preso atto di quanto comunicato da questo Ateneo con la summenzionata nota prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020 senza formulare ulteriori raccomandazioni; Visto l'art. 30 dello statuto; Ritenuto concluso l'iter di approvazione delle modifiche di statuto; Decreta: Art. 1 Di emanare le modifiche ai seguenti articoli dello statuto: Art. 21, comma 1: 1. All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilita', previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico e di comportamento dell'Ateneo. Art. 29, comma 1: 1. Sono fonti normative dell'universita' la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della regione, lo statuto, il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia. Art. 30, comma 2: 2. Il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge: sono emanati con decreto del Rettore; sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno; sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo; entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione. Capo quarto. Codice etico e di comportamento e sistemi di autoregolazione Art. 33. Codice etico e di comportamento: 1. Il codice etico e di comportamento garantisce il rispetto della parte prima dello statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attivita' didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo. 2. Idem 3. Il codice etico e di comportamento si applica alle attivita' di tutti i componenti della comunita' universitaria e ad ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni dello stesso codice anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'universita'. 4. Il codice etico e di comportamento e' approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 5. Sulle violazioni del codice etico e di comportamento, prive di rilievo disciplinare come descritte nel codice, decide il Senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del Rettore all'esito del procedimento disciplinato dallo stesso, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto. 6. Abrogato 6. In caso di violazione del codice etico e di comportamento priva di rilievo disciplinare la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione. Art. 49, comma 2 e comma 5, lett. b): 2. Il Senato accademico approva e modifica lo statuto, i regolamenti di autonomia e il codice etico e di comportamento coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. (Omissis). 5. Il Senato accademico: (Omissis). b. decide sulle violazioni del codice etico e di comportamento prive di rilievo disciplinare su proposta del Rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; Art. 62, comma 1: 1. Il Collegio di disciplina e' composto da cinque docenti in regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato. Art.63, comma 13: Nel caso di violazioni ascrivibili al Rettore, tutte le competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al Decano. Art. 65, comma 1: 1. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del codice etico e di comportamento e di violazione dell'autoregolamentazione contro il mobbing non possono costituire oggetto di piu' procedimenti e sanzioni. Art. 99, comma 5: Nel caso in cui il numero dei direttori di dipartimento risulti essere uguale o inferiore ad otto, i direttori di dipartimento componenti del Senato sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico dagli stessi direttori di dipartimento.