IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria
e regolamentare degli atenei; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia
di organizzazione delle universita'; 
  Visto il decreto rettorale 6 novembre 2017, n. 597 con il quale  e'
stata  disposta  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica dello statuto di autonomia di questa universita'; 
  Tenuto conto che lo statuto  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 275 ed e'  entrato  in  vigore  in
data 8 dicembre 2017; 
  Vista la delibera del Consiglio di amministrazione  n.  23  del  25
febbraio 2020; 
  Vista la delibera del Senato accademico n. 35 del 21 aprile 2020 di
approvazione della proposta di revisione dello statuto; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 100580 del 28 luglio 2020  con  la
quale e' stata trasmessa la proposta di revisione  dello  statuto  al
MUR per il richiesto parere da  fornire  entro  il  termine  disposto
dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; 
  Vista nota prot n. 118947  del  27  settembre  2020  del  Ministero
dell'universita' con la quale il Ministero ha concesso il nulla  osta
e ha fornito talune raccomandazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n.  187  del  27
novembre 2020; 
  Vista la delibera del Senato accademico  n.  139  del  15  dicembre
2020; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020; 
  Tenuto conto che il Ministero, con nota assunta al prot.  n.  40188
del 24 febbraio 2021, ha preso atto di quanto  comunicato  da  questo
Ateneo con la summenzionata nota prot. n. 154155 del 23 dicembre 2020
senza formulare ulteriori raccomandazioni; 
  Visto l'art. 30 dello statuto; 
  Ritenuto  concluso  l'iter  di  approvazione  delle  modifiche   di
statuto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Di emanare le modifiche ai seguenti articoli dello statuto: 
    Art. 21, comma 1: 
      1.  All'atto  di  accettazione  dell'incarico,  i   docenti   a
contratto dichiarano l'inesistenza  di  conflitti  d'interesse  o  di
situazioni di incompatibilita', previsti dalla legge, dallo statuto e
dal codice etico e di comportamento dell'Ateneo. 
    Art. 29, comma 1: 
      1. Sono fonti normative dell'universita'  la  Costituzione,  il
diritto europeo, le leggi dello Stato e della regione, lo statuto, il
codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia. 
    Art. 30, comma 2: 
      2. Il codice etico  e  di  comportamento  e  i  regolamenti  di
autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo  previste  dalla
legge: 
        sono emanati con decreto del Rettore; 
        sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi  di
Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno; 
        sono pubblicati  entro  quindici  giorni  dall'emanazione  in
un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo; 
        entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro
pubblicazione. 
    Capo quarto.  Codice  etico  e  di  comportamento  e  sistemi  di
autoregolazione 
    Art. 33. Codice etico e di comportamento: 
      1. Il codice etico e di comportamento  garantisce  il  rispetto
della parte prima dello statuto, individuando le  condotte  rilevanti
ai fini  dell'irrogazione  di  sanzioni,  a  fronte  di  ingiustizie,
discredito  e  danni  nelle  attivita'  didattiche,  di  reclutamento
scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di  programmi  e
di risorse dell'Ateneo. 
      2. Idem 
      3. Il codice etico e di comportamento si applica alle attivita'
di tutti i componenti della comunita' universitaria e ad  ogni  altro
soggetto destinatario delle disposizioni dello  stesso  codice  anche
per la chiamata dei professori di  ruolo,  per  il  reclutamento  dei
ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti  di
insegnamento,  per   l'attribuzione   dell'incarico   di   professore
visitatore, e per tutti  i  concorsi  e  le  valutazioni  comparative
espletate a qualsiasi titolo nell'universita'. 
      4. Il codice etico e di comportamento e' approvato  dal  Senato
accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione. 
      5. Sulle violazioni del codice etico e di comportamento,  prive
di rilievo disciplinare come descritte nel codice, decide  il  Senato
accademico a maggioranza assoluta su proposta del  Rettore  all'esito
del procedimento disciplinato dallo stesso, entro  i  novanta  giorni
dalla segnalazione pervenuta, o da quando  ha  avuto  conoscenza  del
fatto. 
      6. Abrogato 
      6. In caso di violazione del codice etico  e  di  comportamento
priva di rilievo disciplinare  la  sanzione  consiste  nel  richiamo,
riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione. 
    Art. 49, comma 2 e comma 5, lett. b): 
      2. Il Senato  accademico  approva  e  modifica  lo  statuto,  i
regolamenti di  autonomia  e  il  codice  etico  e  di  comportamento
coerentemente alle previsioni del precedente art.  32  e  33,  previo
parere favorevole del  Consiglio  di  amministrazione  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti. 
      (Omissis). 
      5. Il Senato accademico: 
      (Omissis). 
        b.  decide  sulle  violazioni   del   codice   etico   e   di
comportamento prive di rilievo disciplinare su proposta del  Rettore,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti; 
    Art. 62, comma 1: 
      1. Il Collegio di disciplina e' composto da cinque  docenti  in
regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari,
un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato. 
    Art.63, comma 13: 
      Nel  caso  di  violazioni  ascrivibili  al  Rettore,  tutte  le
competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al Decano. 
    Art. 65, comma 1: 
      1. Accertamenti di fatti contestualmente  rilevanti  in  ambito
disciplinare, di violazione del codice etico e di comportamento e  di
violazione dell'autoregolamentazione contro il  mobbing  non  possono
costituire oggetto di piu' procedimenti e sanzioni. 
    Art. 99, comma 5: 
      Nel caso in cui il numero dei direttori di dipartimento risulti
essere uguale o  inferiore  ad  otto,  i  direttori  di  dipartimento
componenti del  Senato  sono  eletti  a  scrutinio  maggioritario  in
collegio unico dagli stessi direttori di dipartimento.